Le permis de séjour dans l’attente de la nationalité italienne
Tout en italien !
Permesso di soggiorno in attesa di cittadinanza italiana
Il «permesso di soggiorno» è un’autorizzazione rilasciata dalle autorità di uno Stato membro dell’UE che consente a un cittadino di un paese terzo (una persona che non è cittadino dell’Unione) di risiedere legalmente sul suo territorio (art. 1, paragrafo 2, Regolamento (CE) n. 1030/2002).
In Italia, la normativa che regola il permesso di soggiorno è definita da:
• Decreto Legislativo del 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).
• Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286).
Motivi per il rilascio del permesso di soggiorno
L’articolo 11 del DPR n. 394/1999 specifica che il permesso di soggiorno può essere rilasciato per uno dei seguenti motivi:
• a) Richiesta di asilo, per il tempo necessario all’esame della domanda.
• b) Emigrazione verso un altro paese, per il tempo necessario a svolgere le relative pratiche.
• c) Acquisizione della cittadinanza o dello status di apolide per gli stranieri già titolari di un permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del procedimento di concessione o riconoscimento.
Di conseguenza, la legge italiana prevede che gli stranieri in attesa di acquisire la cittadinanza italiana possano ottenere un permesso di soggiorno che consenta loro di rimanere sul territorio italiano durante la durata della procedura.
Condizioni specifiche
Tuttavia, il permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza può essere rilasciato solo agli stranieri già residenti in Italia per altri motivi. Ciò significa che uno straniero deve già possedere un permesso di soggiorno per altri motivi prima di poter richiedere il permesso per attesa di cittadinanza.
Il Ministero dell’Interno ha chiarito che non è possibile ottenere un visto d’ingresso in Italia dall’estero direttamente per questo motivo.
Procedura per i nuovi arrivati
Dopo l’abolizione del permesso di soggiorno per turismo, la circolare n. 32 del Ministero dell’Interno (13/06/2007) stabilisce che:
• Gli stranieri provenienti da paesi non appartenenti all’area Schengen devono dichiarare la propria presenza all’autorità di frontiera al momento dell’ingresso in Italia.
• Gli stranieri provenienti dall’area Schengen devono dichiarare la propria presenza al commissariato locale entro otto giorni dall’arrivo.
Questa dichiarazione consente l’iscrizione all’anagrafe italiana, un passaggio obbligatorio per avviare la procedura di riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis.
Passaggi per richiedere il permesso di soggiorno per attesa di cittadinanza
1. Iscrizione all’anagrafe (registro civile).
2. Presentazione della domanda di cittadinanza presso il comune o il tribunale, con i documenti richiesti.
3. Richiesta del permesso di soggiorno dopo aver completato le fasi amministrative precedenti.
Evoluzioni normative
L’articolo 1 del decreto-legge n. 130/2020 ha aggiunto una nuova disposizione all’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 286/1998, consentendo che il permesso di soggiorno per acquisizione della cittadinanza possa essere convertito in permesso per motivi di lavoro, a condizione che siano soddisfatti i requisiti richiesti.
Inoltre, il Ministero ha chiarito che gli stranieri in attesa del permesso di soggiorno per cittadinanza possono iniziare a lavorare una volta ricevuta la convocazione dalla Questura. Una volta rilasciato il permesso, possono svolgere attività lavorative e generare reddito in Italia.
Richiesta di permesso in caso di procedura giudiziaria
Per chi ha avviato una procedura giudiziaria per la cittadinanza, sono necessari i seguenti passaggi:
1. Prova del procedimento in corso: ottenere un documento ufficiale dal comune o dal tribunale che confermi l’avvio della richiesta.
2. Domanda presso l’Ufficio Postale: compilare il kit per il permesso di soggiorno (permesso di soggiorno) disponibile presso gli uffici postali, allegare una copia del passaporto e una marca da bollo da 16 euro.
3. Convocazione alla Questura: dopo l’invio della domanda, la Questura convocherà il richiedente per completare il processo (rilevamento delle impronte digitali e verifica dei documenti).
Fonti: